Il Presidente CNGeGL Maurizio Savoncelli ritorna sul tema dell’accatastamento dei fabbricati rurali non dichiarati al Catasto edilizio urbano, per alcune utili specifiche sull’espletamento delle pratiche e la possibilità di avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso
Cari Colleghi,
torno ancora una volta sul tema accatastamento fabbricati rurali non dichiarati al Catasto edilizio urbano, in aggiunta a quanto già comunicato in data 16 maggio e 17 luglio 2017.
La risposta dei geometri professionisti all’invito a cogliere tempestivamente l’opportunità di lavoro è stata ammirevole, sia in termini quantitativi che qualitativi: la forza dei numeri, unita alla specificità delle competenze, hanno fatto si che la nostra Categoria sia stata la più attiva sul fronte dell’espletamento delle pratiche di accatastamento dei fabbricati rurali e variazioni culturali non dichiarati con possibilità, per i proprietari, di avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso, così come auspicato dall’Agenzia delle Entrate nelle lettere di sollecito inviate nei mesi scorsi. A tutti voi i miei complimenti.
Alcuni Uffici Provinciali dell’Agenzia delle Entrate hanno iniziato ad inviare ai proprietari gli atti di contestazione delle sanzioni richiamate al comma 14-quater, tenendo conto delle modifiche introdotte dall’art. 2, comma 12, del D.lgs.14 marzo 2011, n. 23 (da 1.032,00 euro a 8.264,00 euro), ma fino alla ricezione della notifica la finestra temporale utile per usufruire del ravvedimento operoso rimarrà ancora aperta.
Un arco di tempo evidentemente breve, ma comunque sufficiente per:
a. integrare l’iter di regolarizzazione qualora in fase di accatastamento non si fosse provveduto al pagamento contestuale delle sanzioni per tardiva dichiarazione (ravvedimento operoso);
b. portare a compimento gli accatastamenti residui, presentando la dichiarazione al Catasto edilizio urbano con pagamento del ravvedimento operoso.
Ciò tenendo conto che una eventuale e sopraggiunta notifica di sanzione verrebbe annullata nel caso in cui la pratica risultasse regolarmente presentata e approvata in data anteriore a quella del ricevimento della notifica stessa, nonchè versata la sanzione ridotta.
Sono certo che ancora una volta saprete cogliere in maniera tempestiva le sollecitazioni di cui sopra e utilizzarle in maniera propositiva, fornendo alla committenza una consulenza particolarmente apprezzabile: ricorrere in tempo utile alla procedura del ravvedimento operoso evita ai proprietari di “sforare” i termini entro i quali è possibile usufruire delle relative agevolazioni, che si traducono in una sensibile riduzione dell’importo delle sanzioni previste dalla legge.
Con i migliori auguri di buon lavoro.
Maurizio Savoncelli
Presidente del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati
QUI la news su "Accatastamento fabbricati rurali: il ruolo del geometra"
QUI la precedente comunicazione su "Accatastamento ex fabbricati rurali: un’opportunità lavorativa da cogliere tempestivamente"